INTERVENTI TRAINANTI:
· l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
· la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, o di microgenerazione;
· la riduzione del rischio sismico
Possono cedere la detrazione fiscale o optare per lo sconto sul corrispettivo i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di:
· Efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del D.L. n. 34/2020;
· Adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’art. 119 co. 4 del D.L. n. 34/2020;
· Recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
· Installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del D.L. n. 34/2020;
· Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219-223 della Legge n. 160/2019;
· Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 8 del D.L. n. 34/2020.
Il soggetto “incapiente” può cedere la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica al proprio genitore finanziatore (risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.7.2019 n. 298).
In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:
· Ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
· Ad altri soggetti privati (persone fisiche e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata come società ed enti).
La Risoluzione N.22/E precisa che le spese per l'impianto sono detraibili solo se esso è esclusivamente al servizio dell'immobile.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione N. 22/E del 2 aprile 2013, ha chiarito i casi in cui è possibile usufruire della detrazione fiscale delle spese di acquisto e realizzazione di un impianto fotovoltaico.
La Risoluzione precisa che la detrazione prevista dall'articolo 16bis del Tuir, che attualmente è al 50%, spetta agli impianti che sono direttamente al servizio dell'abitazione del contribuente ed utilizzato, quindi, a fini domestici (illuminazione, apparecchiature elettriche, etc.).
NO alle detrazioni per chi cede energia
L'Agenzia ha precisato che non è possibile ottenere la detrazione qualora l'energia prodotta in eccesso sia ceduta a fini commerciali. Va sottolineato che la detrazione IRPEF è valida solo per impianti di potenza di picco inferiore a 20 kW.
....... Il decreto n. 311 del 2006 definisce schermature solari (esterne) come
“sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente
permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e
ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”
[…] occorre considerare che tra i tipi di schermatura cui fanno riferimento le norme UNI 13363, le zanzariere non compaiono.
Alla luce delle precedenti osservazioni si ritiene che le zanzariere, anche qualora Incorporate negli infissi, in linea generale, non possano beneficiare della detrazione in esame, non esercitando di regola alcun effetto sulla dispersione del calore.
I massimali al metro quadro per gli infissi, le schermature solari (come le tende a rullo, le veneziane) e oscuranti (persiani, scuri, tapparelle) si trovano nell’ Allegato A al DM costi massimi,che possiamo sintetizzare nella tabella qui di seguito:
SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI, COMPRENSIVE DI INFISSI |
|
Zone climatiche A, B, C |
|
Serramento |
660 €/m2 |
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) |
780 €/m2 |
Zone climatiche D, E, F |
|
Serramento |
780 €/m2 |
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) |
900 €/m2 |
|
|
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione |
276 €/m2 |
FAQ ENEA Aprile 2022– Risposte alle domande più frequenti
per interventi di recupero del patrimonio edilizio: detrazione del 50% sulle opere di manutenzione straordinaria. Ad esempio: rifacimento del bagno, dell’impianto elettrico, demolizione e costruzione pareti, rifacimento solai ecc.
Sulle parti comuni, è possibile aderire al bonus anche per interventi di manutenzione ordinaria.
per interventi antisismici: detrazione sulle spese sostenute variabile tra il 50%, 70%, 75%, 80%, 85% e il 110%, in base alla riduzione del rischio sismico e all’oggetto su cui si interviene.
detrazione del 90% sulle spese sostenute per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna degli edifici posti in zona A e B.
per la sistemazione a verde di aree scoperte private, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi: detrazione del 36% delle spese sostenute.
Superbonus
detrazione del 110% per interventi di coibentazione e di sostituzione di impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria.
Bonus mobili ed elettrodomestici
detrazione del 50% sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Quindi, devono essere stati realizzati degli interventi ricadenti nel bonus casa.
Ecobonus
per gli interventi volti al risparmio energetico:
Interventi di isolamento termico su coperture, pavimenti, pareti e infissi.
Per gli infissi, la detrazione è stata ridotta al 50%.
Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda. Detrazione del 65% delle spese sostenute.
Sostituzione impianto di riscaldamento o generatore di calore.
Sostituzione dell’impianto esistente con caldaia a condensazione (detrazione 50%), o impianto ibrido (detrazione 65%) o pompa di calore (detrazione 65%) o getermici (detrazione 65%). Se alla caldaia venisse accoppiata un sistema evoluto di regolazione della temperatura di V VI o VIII livello, anche in questo caso la detrazione salirebbe al 65%.
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Detrazione del 65% sulle spese sostenute.
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Detrazione del 65% sulle spese sostenute.
Acquisto e posa in opera di schermature solari.
Detrazione del 50% sulle spese sostenute.
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale, dotati di generatori di calore, alimentati da biomasse combustibili: stufe e caldaie pellet, cippato, legna Detrazione del 50% sulle spese sostenute.
Sistemi di building automation
per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Detrazione del 65% sulle spese sostenute.
Bonus idrico
Fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri, rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio idrico saranno definite dal Ministro dell’ambiente entro febbraio 2021.
Eliminazione delle barriere architettoniche e superbonus
La legge di Bilancio dicembre 2021, intervenendo anche sul testo del secondo comma dell'art. 119 d.l. Rilancio ha specificato che, a condizione d'eseguire gli interventi insieme ad almeno uno dei così detti trainanti, il superbonus del 110% si estende anche «agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni».
Cessione del credito e sconto in fattura
su tutte le spese sostenute, in alternativa alla detrazione, potresti richiedere all'impresa lo sconto in fattura. L'impresa ti anticiperà i soldi, che recupererà in futuro come creditore d'imposta. Oppure potresti cedere il tuo credito direttamente alle banche o ad altri intermediari, ottenendo subito la gran parte dei soldi che lo Stato ti avrebbe restituito negli anni. E’ escluso il bonus mobili e il bonus verde.
Scrivici una mail con il motivo della tua richiesta ed il tuo recapito telefonico, Ti invieremo per email il relativo contatto telefonico del nostro consulente. Grazie!
Email: studioingegneriasr@gmail.com
Per urgenze mobile: 333 715 9210
Studio Tecnico a Via Passo San Michele - 83036 - Mirabella Eclano (AV)